Il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitali non integra gli estremi del
trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., in quanto non determina la sostituzione di un soggetto
giuridico ad un altro nella titolarità dei rapporti pregressi, ma solo modifica gli assetti azionari interni sotto
il profilo della loro titolarità, ferma restando la soggettività giuridica di ogni società anche se totalmente
eterodiretta. (Corte Cassazione, Ordinanza n. 2927 del 31/01/2019).