Il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitali non integra gli estremi del

trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., in quanto non determina la sostituzione di un soggetto

giuridico ad un altro nella titolarità dei rapporti pregressi, ma solo modifica gli assetti azionari interni sotto

il profilo della loro titolarità, ferma restando la soggettività giuridica di ogni società anche se totalmente

eterodiretta. (Corte Cassazione, Ordinanza n. 2927 del 31/01/2019).