Non implica novazione dell’obbligazione e del rapporto cambiario, in difetto di prova di una

differente volontà delle parti, il rilascio di titoli cambiari a rinnovo di altri, potendo risolversi in una

mera dilazione del pagamento, che quindi fa permanere l’efficacia giuridica dei vecchi titoli, con le

relative garanzie, tra le quali l’eventuale avallo.

Corte di Cassazione, ordinanza del 28 agosto 2019, n. 21769