Non implica novazione dell’obbligazione e del rapporto cambiario, in difetto di prova di una
differente volontà delle parti, il rilascio di titoli cambiari a rinnovo di altri, potendo risolversi in una
mera dilazione del pagamento, che quindi fa permanere l’efficacia giuridica dei vecchi titoli, con le
relative garanzie, tra le quali l’eventuale avallo.
Corte di Cassazione, ordinanza del 28 agosto 2019, n. 21769