Nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’esigenza di evitare che l’acquisto di azioni proprie possa consentire una modifica del peso organizzativo delle partecipazioni all’interno dell’assemblea, a vantaggio di alcuni azionisti e a danno di altri, comporta che le azioni proprie dovranno venire in ogni caso computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea, anche se non espresse con riferimento alla quota di capitale sociale, come accade per la maggioranza richiesta per l’assemblea ordinaria in seconda convocazione. Cass. 2 ottobre 2018, n. 23950