L’apertura di un procedimento prefallimentare non ha effetti sui poteri di gestione e rappresentanza

dell’amministratore della società a responsabilità limitata passibile di dichiarazione di fallimento

all’esito dell’istruttoria rimessa al Tribunale. Infatti nessuna disposizione priva, anche solo in parte,

l’organo gestorio dei suoi poteri, fatta salva l’applicazione dell’art. 15, comma 8, L.F. in virtù della

quale “il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela

del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata

del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero

revocati con il decreto che rigetta l’istanza”.

Trib. Milano Sez. spec. in materia di imprese, 23/01/2019