Compete anche al socio-amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri ed i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto od in parte partecipato. (Cass. civ. Sez. I, 26-01-2018, n. 2038)