Il progetto di scissione totale, cioè il trasferimento di tutto il patrimonio della scissa a società beneficiarie di nuova costituzione, con conseguente estinzione della società scissa, può essere legittimamente assunto con delibera a maggioranza e non necessita del consenso unanime di tutti i soci, come invece previsto, ai sensi dell’art. 2506, comma 2, seconda parte, c.c., per la scissione asimmetrica.

Trib. Milano, Sez. Impresa, provvedimento 21 settembre 2020