Secondo la Suprema Corte, l’art. 1591 c.c. sui danni per ritardata restituzione dell’immobile nella
locazione, prevedendo a carico del conduttore un’obbligazione risarcitoria che si sostituisce a quella
contrattuale di pagamento del canone e che costituisce, pertanto, debito di valore, assicura al
locatore danneggiato dalla ritardata restituzione una liquidazione automatica del danno, incentrata
sulla presunzione secondo cui esso deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato.
Cass. Civ. Sez. III, 16/07/2019, n. 18946