La banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento dell’assegno

bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa

dall’effettivo beneficiario – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – ai sensi

del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2, (c.d. legge assegni) è ammessa a provare che

l’inadempimento non le è imputabile. Vertendosi infatti in ipotesi di responsabilità di tipo

contrattuale da contatto sociale qualificato la banca ha facoltà di dimostrare di avere assolto alla

propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, 2° comma, c.c.

Cassazione Civ. Sez. I Ord., 15/05/2019, n. 12984