In tema di società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata della società per
un termine particolarmente lungo, tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un
soggetto collettivo, ne determina l’assimilabilità ad una società a tempo indeterminato. Ne
consegue che, in base all’art. 2473, co. 2, c.c., compete al socio in ogni momento il diritto di
recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelare l’affidamento del socio circa la possibilità di
disinvestimento della quota da una società sostanzialmente a tempo indeterminato. (Cassazione
Civile, Sez. I, Ordinanza n. 8962 del 29/03/19)