Deve ritenersi valido e, dunque, produttivo di effetti giuridici l’accordo denominato come

preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto

preliminare, purché emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una formazione

progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la

più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo

preliminare. (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7868 del 20/03/19).