Poiché, ai fini del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, rivesta un’autonoma rilevanza giuridica come atto illecito ex art. 2043 c.c., in caso di perdita delle cose trasportate deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario di esse (sia questi il mittente o un terzo) per inadempimento dell’obbligazione accessoria alla custodia, che non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto. Cassazione civile, sez. III, 28 dicembre 2023, n. 36270.