In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in
due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un
primo accordo, deve ritenersi valido e, dunque, produttivo di effetti giuridici ex art. 1351 e 2932 c.c.
l’accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula
di un altro contratto preliminare, purché emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una
formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia
identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale
originato dal primo preliminare.
Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 20-03-2019, n. 7868