Nell’opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria – nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum – ai sensi dell’art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell’atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi. Cassazione civile, sez. III, 21 marzo 2024, n. 7592.