Nell’ipotesi di contratto preliminare di compravendita di un bene in comunione “pro indiviso”, stipulato da alcuni soltanto dei comproprietari e avente ad oggetto le quote di pertinenza di questi ultimi, nel processo ex art. 2932 c.c. non rivestono la qualità di litisconsorti necessari agli altri comproprietari, dal momento che essi, non avendo sottoscritto il preliminare, non sono destinatari in via diretta degli effetti del contratto definitivo. Cassazione civile, sez. II, 05 agosto 2022, n. 24313.