È onere di diligenza del mediatore di informare le parti di tutte le questioni, a lui note, influenti sulla sicurezza dell’affare, tra le quali quella relativa alla capacità patrimoniale delle parti, specie in presenza della dazione di somma a titolo di anticipo di pagamento o caparra, dovendo la parte promissaria acquirente poter confidare nel recupero della somma anticipata in caso di inadempienza della controparte agli obblighi assunti con il contratto preliminare.

Cass. civ., sez. I, sent. 29 settembre 2020, n. 20512