L’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un soggetto nella qualità di erede dell’ingiunto costituisce accettazione tacita dell’eredità, senza che assuma alcuna rilevanza la circostanza che tale opposizione sia stata dichiarata inammissibile, posto che l’accettazione dell’eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione mortis causa, si configura come atto puro ed irrevocabile e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi. Cassazione civile, sez. III, 3 giugno 2024, n. 15504.