L’art. 1591 c.c. prevede che, al ritardo nella restituzione della cosa, il conduttore è tenuto a corrispondere “il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna”. Ciò posto, è lo stesso legislatore che prevede che in caso di ritardo nel recupero della disponibilità della cosa locata il locatore subisca un danno che è pari (quanto meno) all’ammontare del canone. In questo caso, il locatore non è tenuto a provare altro, in particolare la quantificazione del danno è predeterminata per legge. Solo se egli assuma di aver subito un maggior danno (che può essere conseguente alla necessità di effettuare una rimessione in pristino, o alla perdita di occasioni di sfruttamento della cosa economicamente più vantaggiose), sarà soggetto al normale onere probatorio relativo alla sussistenza e all’ammontare del maggior danno.
(Cassazione, ordinanza 6 aprile 2021, n. 9256)