L’elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un’espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicchè essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che – in una esecuzione esattoriale promossa per il rimborso di un finanziamento – aveva negato l’esclusività dell’elezione di domicilio, indicata nel contratto di finanziamento, ritenendo valida la notifica nel luogo di esercizio dell’impresa.) Cassazione civile, sez. III, 12 ottobre 2023, n. 28513.