Nelle società a base personale, la carica di amministratore unico è incompatibile con la posizione di
lavoratore subordinato della stessa, in quanto non possono in un unico soggetto riunirsi la qualità
di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente ad esprimere tale
volontà. (Cassazione Civile, Sez. V, Ordinanza n. 10909 del 18/04/19).