La sentenza che accerta la simulazione assoluta o relativa di un contratto ad effetti reali è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. E), della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 4 e 10, comma 2, della tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990, giacchè la statuizione giudiziale si risolve, rispettivamente, per la simulazione assoluta, nel mero riconoscimento dell’apparenza del trasferimento in forza del contratto simulato e, per la simulazione relativa, nell’ulteriore riconoscimento del trasferimento in forza del contratto dissimulato dal simulato alienante al simulato acquirente, non potendo invece delinearsi, in forza della medesima sentenza, un ulteriore ed autonomo “ritrasferimento” del bene dal simulato acquirente al simulato alienante per la simulazione assoluta e dal simulato alienante al simulato acquirente a diverso titolo per la simulazione relativa. Cassazione civile, sez. V, tributaria, 23 febbraio 2024, n. 4950.