La semplificazione del procedimento notificatorio contemplato dalla L. Fall., art. 15, comma 3, è indubbiamente funzionale ad esigenze di speditezza, ma tali esigenze non possono evidentemente consentire a chi agisce in giudizio di indirizzare l’atto del procedimento (nella specie: il decreto di convocazione per l’udienza prefallimentare) a una società priva di rappresentante legale; in tale situazione, infatti, l’atto stesso è affetto da nullità per l’impossibilità di una valida e regolare instaurazione del contraddittorio e per lesione del diritto di difesa, essendo la parte convenuta nella posizione di non poter far valere i suoi diritti (Cass. 17 aprile 2019, n. 10754, cit., in motivazione, ove il richiamo a Cass. 30 maggio 2002, n. 8803).
Nel caso in cui il rappresentante legale di una società sia deceduto e non sia stato sostituito, la società non può essere convenuta in giudizio, occorrendo, a questo fine, la nomina di un curatore speciale ad processum, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., poiché in mancanza di tale nomina, l’atto di citazione ad essa diretto ed il conseguente processo svoltosi in sua assenza sono affetti da nullità per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa (Cass. 17 aprile 2019, n. 10754). Cassazione civile, sez. I, 15 marzo 2023, n. 7544.