La parte che eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l’operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione.

Ai fini dell’ammissibilità del foro inderogabile del consumatore non è sufficiente affermare che si tratta di persona fisica. Cassazione civile, sez. VI, 21 novembre 2022, n. 34215.