La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato della comunione al momento del suo scioglimento, al controvalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva, neppure potendo a lui farsi carico delle spese di trasformazione in denaro del bene (cioè quelle della procedura medesima), rese necessarie per il solo fatto del coniuge debitore, che non ha adempiuto i suoi debiti personali. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013, Rv. 625462 01, anche in motivazione; nel medesimo senso, successivamente: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11175 del 29/05/2015; Sez. 3, Sentenza n. 6230 del 31/03/2016; Sez. 3, Sentenza n. 28526 del 08/11/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 2047 del 24/01/2019, Rv.652625 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 18771 del 12/07/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 12879 del 13/05/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 20845 del 21/07/2021, Sez. 3, Sentenza n. 22210 del 04/08/2021, Rv. 662203 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 150 del 04/01/2023, Rv. 666945 – 01; Sez.3, Ordinanza n. 1647 del 19/01/2023, Rv. 666729 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9536 del 07/04/2023, Rv. 667254 01). Cassazione civile, sez. III, 12 ottobre 2023, n. 28516.