La clausola che, in deroga all’art. 1901, comma 1, c.c., prevede che la copertura assicurativa sia svincolata dal pagamento del premio è valida, ai sensi dell’art. 1932 c.c., purchè abbia un contenuto specifico che non si limiti a fissare la durata del rapporto con decorrenza anteriore alla stipulazione, in deroga all’art. 1899 c.c. e sia provata per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il mero riferimento, contenuto nella polizza, ad una decorrenza anteriore alla sua emissione integrasse gli estremi del patto derogatorio all’art. 1901 c.c.): Cassazione civile, sez. III, 12 marzo 2024, n. 6623.