In tema di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, se quest’ultimo, nell’opporsi alla convalida di sfratto per morosità, deduce un controcredito vantato ad altro titolo nei confronti del locatore, allo scopo di escludere la propria morosità e non per ottenere una pronuncia di condanna, la compensazione assume il carattere di mera eccezione riconvenzionale, non già di domanda riconvenzionale. Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2024, n. 4968.