In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della omessa pronuncia su un motivo di appello – per erronea lettura del suo contenuto da parte del giudice di merito – integra un “error in procedendo” che legittima il giudice di legittimità all’esame degli atti del giudizio, in quanto l’oggetto di scrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto, ossia ai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato; tale deduzione presuppone, comunque, che la censura sia stata formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso. Cassazione civile, sez. III, 07 giugno 2023, n. 16028.