In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eccezione di pagamento deve essere proposta, a pena di decadenza, con l’atto di opposizione, trattandosi di eccezione in senso stretto e data la natura di convenuto sostanziale della parte opponente. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto tardivamente proposta l’eccezione di pagamento sollevata dall’opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.). Cassazione civile, sez. III, 21 marzo 2024, n. 7526.