In tema di legittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all’immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, pur a fronte della erronea segnalazione circa la qualità di terzo datore di ipoteca, ha respinto la richiesta risarcitoria, anche per il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegata ed in assenza di dimostrazione della interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l’accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati). Cassazione civile, sez. I, 06 marzo 2023, n. 6589.