In tema di giudizio di appello, la “prova nuova indispensabile” di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. – nel testo antecedente al d.l. n. 83 del 2012, convertito con modif. della l. n. 134 del 2012 – rappresenta un concetto unitario, il quale implica che sia tale quella prova di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, qualunque ne sia la causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. Cassazione civile, sez. I, 29 marzo 2024, n. 8551.