In tema di deposito di cosa altrui, il depositario a cui non è stato pagato il corrispettivo ha diritto a ritenere e far vendere la cosa depositata, ai sensi dell’art. 2756 c.c., anche se questa è di proprietà di persona diversa dal depositante, se il deposito è stato preventivamente assentito dal proprietario, salva la mala fede del depositario. Cassazione civile, sez. III, 13 giugno 2024, n. 16589.