In tema concorrenza sleale, la tutela risarcitoria va riconosciuta anche con riferimento alla realizzazione di atti preparatori rispetto a quelli presi in considerazione dall’art. 2598 c.c., qualora sia dimostrata l’esistenza di un danno eziologicamente collegato a questi ultimi; ove il pregiudizio riguardi l’immagine e l’apprezzamento che i consumatori nutrono per i prodotti commercializzati con un determinato segno distintivo, il risarcimento è parametrato, oltre che sul danno emergente e sul danno non patrimoniale, anche sul danno da lucro cessante, semprechè la condotta lesiva abbia determinato una contrazione dei ricavi del danneggiato o abbia avuto, comunque, un’incidenza sul relativo importo. (Nella specie, la S.C. ha affermato il principio anzidetto a fronte di una preordinata commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti di un noto stilista, di fatto non concretizzatasi per l’intervenuto sequestro penale dei medesimi). Cassazione civile, sez. I, 08 marzo 2023, n. 6876.