Ai fini della fruizione dei benefici per l’acquisto della prima casa, l’art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al
D.P.R. n. 131 del 1986 , nel testo introdotto dall’ art. 3, comma 131, della legge n. 549 del 1995, la nozione
di casa di abitazione deve essere intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo
materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato, sicché tale idoneità deve ritenersi
insussistente nel caso in cui l’immobile sia locato a terzi. Conseguentemente, l’agevolazione spetta anche
all’acquirente che sia titolare del diritto di proprietà su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova
l’immobile che viene acquistato allorché tale casa sia oggetto di un rapporto locativo regolarmente
registrato e non maliziosamente preordinato il creare lo stato di indisponibilità della stessa. (Cass. civ. Sez.
V Ord., 27-07-2018, n. 19989)