Il titolare al diritto dell’assegno mensile di mantenimento, riconosciuto per il coniuge o per i figli minori non autosufficienti con provvedimenti giudiziali emessi nel giudizio di separazione o di scioglimento del matrimonio, non può pretenderne il pagamento in unica soluzione dal debitore gravato, sotto forma di capitalizzazione del relativo corrispettivo economico in sede esecutiva, trattandosi di credito che matura periodicamente (di regola, di mese in mese), né il giudice dell’esecuzione (o quello dell’opposizione) può provvedere direttamente a detta capitalizzazione. Cassazione civile, sez. III, 08 maggio 2023, n. 12216.