Il mediatore ha diritto alla provvigione ove le parti concludano l’affare, senza che possa assumere rilievo la veste giuridica da costoro prescelta, ma solo il raggiungimento dello scopo economico, per perseguire il quale esse avevano dato incarico al mediatore (nella specie è stato riconosciuto il diritto alla provvigione al mediatore incaricato per la vendita di un immobile costituente l’unico cespite di proprietà di una società a responsabilità limitata, ma poi, rifiutata dalla società una proposta a prezzo inferiore a quello richiesto, i soci della medesima procedettero alla cessione di tutte le quote sociali a soggetto riconducibile all’originario proponente l’acquisto dell’immobile). Cassazione civile, sez. II, 20 giugno 2024, n. 16973.