Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione

per la proposizione dell’istanza di fallimento in proprio costituisce un credito sorto in funzione della

procedura fallimentare e, come tale, è prededucibile ai sensi dell’art. 111, 2° comma, legge

fallimentare, nonostante l’attività svolta dal professionista possa essere svolta personalmente dal

debitore che tuttavia ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto

di settore.

Tale norma generale è infatti applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai

definitivamente chiarito anche dall’abrogazione dell’art. 182-quater, quarto comma, legge fall. ad

opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

134.

Cass. civ. Sez. I Ord., 28/06/2019, n. 17596