Il comproprietario può concedere in locazione la cosa comune nei limiti della propria quota ideale, dal momento che il potere di disporre di quest’ultima – assicurato a ciascun partecipante alla comunicazione dell’art. 1103 c.c. – non è limitato dalla disposizione di cui all’art. 1105 c.c., la quale regola il potere di amministrazione della cosa comune nella sua interezza. Cassazione civile, sez. III, 02 marzo 2023, n. 6338.