I giudizi e i procedimenti, anche di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, ovvero l’assegno divorzile, sono soggetti alla disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell’urgenza della controversia ex art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti. Cassazione Sez. Un. Civili, 13 maggio 2024, n. 12946.