Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo,
hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo
documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all’ingiunzione
(come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse
indicato né comportano neppure l’inversione dell’onere della prova in caso di contestazione sull’an
o sul quantum del credito vantato in giudizio. ( Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14473 del
28/05/19).