In tema di azione revocatoria fallimentare, gli estratti conto comunicati dalla banca al cliente e non
impugnati, se utilizzati in giudizio dal curatore del fallimento, hanno efficacia di prova tra le parti,
non già quali scritture contabili dell’impresa, a norma dell’art. 2709 c.c., bensì a norma dell’art.
1832 c.c., richiamato dall’art. 1857 c.c., ossia con riguardo all’effettività ed alla completezza delle
operazioni annotate, con la conseguenza che non si tratta di scritture contabili ex artt. 2214 – 2217
c.c. e non trova dunque applicazione il principio della inscindibilità del loro contenuto. ( Cassazione
Civile, Sez. I, Ordinanza n. 12046 del 08/05/19).