In tema di società di capitali, le erogazioni in conto di futuro aumento di capitale effettuate da un socio in
favore della società, condizionate all’adozione della relativa delibera di aumento capitale entro un
determinato termine, nel caso di mancata adozione della delibera (nella specie, per l’intervenuto fallimento
della società sottoposta ad amministrazione straordinaria), determinano a carico della società l’obbligo di
restituzione di quanto erogato dal socio a tale titolo, poiché in tal caso l’erogazione determina un aumento
di capitale solo potenziale, destinato a divenire effettivo solo a seguito della delibera di aumento. Né a tale
fattispecie è applicabile l’art. 2467 c.c. poiché tale disciplina riguarda solo i versamenti effettuati a titolo di
finanziamento o di mutuo, ai quali è possibile associare un obbligo di rimborso, mentre non è applicabile ai
versamenti o ai trasferimenti in conto capitale, in considerazione della diversità della causa che li
contraddistingue, assimilabile a quella di capitale di rischio piuttosto che a quella delle obbligazioni
creditorie. ( Corte Cassazione, Sentenza n. 31186 del 03/12/18)