Le clausole di covendita (o drag-along) possono essere introdotte nello statuto di s.r.l. con deliberazione assunta con le normali maggioranze previste in tema di modifica dello statuto, purché tutti quanti i soci vengano a trovarsi nella medesima posizione rispetto all’evento futuro della cessione a terzi che dà origine al diritto di drag-along, con esclusione di qualsivoglia vantaggio o peso attribuito a singoli soci. (Tribunale Milano Ord., 22/12/2014)