Qualora, in violazione dell’art. 1590 c. c., al momento della riconsegna l’immobile locato presenti

danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, incombe al conduttore l’obbligo di

risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in

pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il

completamento di tali lavori, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare

anche di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei

lavori. (Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza n.6596 del 07/03/19).