Nel contratto di agenzia nel caso di risoluzione del contratto di Agenzia per mutuo consenso, il preponente non è tenuto a corrispondere all’agente né l’indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1750 c.c. , non essendovi l’obbligo del preavviso né dell’indennità suppletiva di clientela, prevista per la sola ipotesi che il contratto si sciolga “ad iniziativa della casa mandante”. (Tribunale Bolzano Sez. I Sent., 23-02-2018)