In tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, il comma 3 dell’art. 1751 c.c. delinea soltanto il limite massimo consentito dalla legge per la sua determinazione in via equitativa, da commisurarsi con riferimento alla media annuale delle retribuzioni percepite dall’agente nell’ultimo quinquennio, ovvero, se il contratto di agenzia è stato di durata inferiore, alla media del corrispondente minor arco temporale; detto limite insuperabile non è connotato dall’inderogabilità, prevista esclusivamente per il limite minimo regolato dal successivo comma 6; quest’ultimo, infatti, al fine di assicurare all’agente il risultato migliore, prevede che l’importo determinato dal giudice deve prevalere su quello, eventualmente inferiore, spettante in applicazione di altri criteri diversamente pattuiti. (Cass. civ. Sez. lavoro, 21-06-2017, n. 15375)