Il contratto di agenzia è, di regola, un contratto a tempo indeterminato, da cui derivano corrispettivi periodici che maturano al termine dei singoli periodi (mensili, trimestrali, ecc.) di riferimento delle prestazioni dell’agente. L’onere delle provvigioni da corrispondere all’agente deve, pertanto, ritenersi maturato nella data in cui gli agenti hanno ultimato quella tranche di prestazione lavorativa, separatamente fatturata, cui si riferisce quel determinato pagamento, ed imputato temporalmente all’esercizio in corso in quella stessa data. (Cass. civ. Sez. V Sent., 11-04-2018, n. 8893)