Il concordato con continuità aziendale disciplinato dall’art.186 bi. L.F è configurabile anche quando
l’azienda sia già stata affittata o sia destinata ad esserlo, rivelandosi indifferente la circostanza che, al
momento dell’ammissione alla suddetta procedura concorsuale o del deposito della relativa domanda,
l’azienda sia esercitata dal debitore o, come nell’ipotesi dell’affitto della stessa, da un terzo. Il contratto
d’affitto – recante, o meno, l’obbligo dell’affittuario di procedere, poi, all’acquisto dell’azienda
(rispettivamente, affitto cd. ponte oppure cd. puro) – può costituire, invero, uno strumento per giungere
alla cessione o al conferimento della azienda stessa senza il rischio della perdita dei suoi valori intrinseci,
primo tra tutti l’avviamento, che un suo arresto, anche momentaneo, rischierebbe di produrre in modo
irreversibile. (Corte Cassazione, Sentenza n. 29742 del 12/09/2018)