L’art. 1102 c.c., nel prescrivere che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne lo stesso uso secondo il loro diritto, non pone una norma inderogabile, potendo i suoi limiti essere resi più rigorosi dal regolamento di condominio o da apposite delibere assembleari che, però, non possono superare il confine segnato dal divieto di impedire in via assoluta ai condomini l’uso del bene comune.
Trib. Roma, 3 settembre 2020, n. 11876