Il contraente che vuole esercitare il diritto di recesso ex art. 1385 c.c. non deve essere a sua volta
inadempiente; l’indagine circa il suo inadempimento deve avvenire tenendo conto del valore della
parte dell’obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di un criterio di proporzionalità
e, dunque, occorre verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del
comportamento delle parti se, per effetto dell’inadempimento del recedente, si sia verificata ai
danni della controparte una sensibile alterazione dell’equilibrio contrattuale o se, invece, tale
alterazione non dipenda dall’inadempimento della controparte. (Corte di Cassazione, Sez. II,
Ordinanza n. 13241 del 16/05/19).