La Corte di cassazione ha affrontato la problematica dell’ambito di operatività della garanzia per vizi in caso di compravendita di immobili di non recente costruzione. In particolare, ha affermato che in tale ipotesi l’acquirente ha l’onere di verificare con cura le condizioni di manutenzione, concludendo che, qualora il compratore non esprima il minimo sforzo di diligenza richiesto nelle date circostanze concrete, può operare l’esclusione della garanzia per facile riconoscibilità dei vizi della cosa compravenduta di cui all’art. 1491 c.c., sempre che il venditore non abbia dichiarato che la cosa eraesente da vizi (Corte di cassazione, ordinanza del 16 giugno 2021, n. 17058).