Il termine quinquennale di esenzione dal fallimento previsto per le start-up si computa a partire dalla data di costituzione della società e non di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. La procedura di sovraindebitamento non inizia con la istanza di nomina del gestore della crisi, ma solo con il deposito in Tribunale della proposta di accordo. Perché, quindi, la start-up possa accedere al sovraindebitamento è necessario che la procedura venga instaurata prima dello spirare del quinquennio. Tribunale di Genova, con la decisione del 3 novembre 2019.